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Il codice della crisi di impresa in vigore dal 15 luglio: principali novità

  nicola.parrinello
  20 Lug, 2022
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Codice crisi di impresa

Il codice della crisi di impresa, in vigore dal 15 luglio 2022, recepisce le modifiche per l’attuazione della direttiva insolvency che portano una serie di novità al testo originario

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, recepisce le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83. Il richiamato D.lgs. 83/2022 attua la direttiva insolvency, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni.

Tra le novità di maggior rilevo merita menzione l’inserimento nel CCII, con alcune limitate modifiche, della Composizione negoziata della crisi (CNC) al posto del sistema di allerta, originariamente inserito nel Titolo II del CCII. Nel dettaglio, la modifica prevede l’eliminazione:

  • del sistema di allerta che coinvolgeva l’OCRI;
  • degli indicatori e indici della crisi, secondo quanto originariamente previsto;
  • degli stessi OCRI.

La vecchia procedura di allerta viene, quindi, sostituita dalla CNC – strumento negoziale per la soluzione della situazione di squilibrio economico-finanziario – nonché dal suo sistema di allerta interna e esterna.

In particolare, il sistema di allerta interna, nell’ambito della CNC, prevede che l’organo di controllo societario segnali, per iscritto all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di CNC, fissando altresì un termine non superiore a 30 giorni entro cui gli amministratori devono riferire in merito alle iniziative intraprese. L’invio tempestivo della comunicazione assume valore ai fini della valutazione della responsabilità dei sindaci, ai sensi dell’art. 2407 cod. civ.

Il sistema di allerta esterna riguarda i creditori pubblici qualificati, quali Agenzia Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, tenuti a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo mancati pagamenti oltre determinate soglie, come previsto dall’art. 25-novies del CCII. In maniera analoga, obblighi di comunicazione incombono anche per le banche e gli altri intermediari finanziari tenuti a informare l’organo di controllo nel momento in cui vengono comunicate variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

L’intento delle richiamate modifiche vuole fornire strumenti che consentono di sollecitare l’imprenditore perché prenda tempestivamente coscienza del rischio di deterioramento della situazione dell’impresa, adottando le misure opportune, ma lasciando all’imprenditore la scelta delle modalità con cui riportare in equilibrio l’impresa.

In tema di definizioni, rilevante è la modifica apportata alla definizione del concetto di crisi intesa, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del CCII, come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. La nuova definizione punta su un dato oggettivo, ossia la situazione prospettica di incapacità di pagare i debiti in un ben definito arco temporale, ossia 12 mesi.

Sempre in materia di definizioni, l’art. 2 c. 1 lett. m-bis) introduce gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ovverosia quelle misure a disposizione dell’imprenditore volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata. Il D.lgs. 83/2022 inizialmente riferiva la richiamata definizione ai quadri di ristrutturazione che tuttavia era inidonea a comprendere le procedure a carattere liquidatorio.

Il nuovo testo dell’art. 3 del CCII rivede la disciplina sull’adeguatezza delle misure e degli assetti organizzativi in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa. La richiamata disposizione stabilisce, in maniera positiva, che per prevenire l’emersione della crisi le misure e gli assetti organizzativi devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevando i segnali di crisi;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la check list e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disciplinati dal DM 28 settembre 2021.

Infine il comma 4 del richiamato art. 3 del CCII, precisa che costituiscono segnali di crisi:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, c. 1 del CCII, ossia delle esposizioni che fanno scattare gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati.

Viene regolato nel CCII, entrando a regime nel nostro ordinamento, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, di cui all’art. 25-sexies del CCII. Il concordato semplificato rappresenta una possibile evoluzione della CNC, nel caso le trattative svolte secondo correttezza e buona fede non hanno avuto esito positivo.

Di nota vi è l’introduzione di un inedito strumento di ristrutturazione, ossia il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), di cui all’art. 64-bis e ss. del CCII. Il PRO consiste in una proposta di soddisfacimento dei debiti rivolta ai creditori suddivisi in classi senza che la proposta rispetti, necessariamente, le disposizioni degli artt. 2740 e 2741 in termini di ordine di privilegi, salvo l’obbligo di pagamento entro 30 giorni dall’omologa dei lavoratori.

 

 

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