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Assegno unico e universale

  nicola.parrinello
  03 Gen, 2022
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assegno unico universale

Assegno unico e universale, da marzo stop ad assegni familiari e detrazioni per i figli sotto i 21 anni

 

Per effetto dell'istituzione dell'Assegno Unico e Universale (AUU) – ad opera del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal mese di marzo 2022:

  • non saranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari;
  • non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

Si tratta infatti di misure che saranno sostituite dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’Inps, anche tramite i patronati. Fino alla fine di febbraio 2022 saranno comunque prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. le domande, corredate o meno di ISEE, possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022;
  2. per poter percepire l’AUU già da marzo è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio;
  3. le domande possono comunque essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo;
  4. tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo;
  5. per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio con il reddito medesimo e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori;
  6. ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro;
  7. a tale importo si sommano alcune maggiorazioni per:
    a. ogni figlio successivo al secondo;
    b. famiglie numerose;
    c. figli con disabilità;
    d. madri di età inferiore ai 21 anni;
    e. nuclei familiari con due percettori di reddito.
    Una maggiorazione temporanea è inoltre prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Sono alcune delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in due distinte informative indirizzate ai datori di lavoro e ai lavoratori.

 

Per ulteriori informazioni scriveteci su: info@pgconsulting.info.

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