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Comunicazioni di allerta della crisi

  nicola.parrinello
  20 Lug, 2022
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Comunicazioni crisi di impresa

Il Fisco invia ai sindaci comunicazioni di allerta della crisi: rischioso rimanere impassibili.


I creditori pubblici qualificati sono tenuti a inviare segnalazioni di allerta di una possibile crisi alle imprese in caso di mancati pagamenti oltre determinate soglie. Lettere di allerta stanno raggiungendo anche il Collegio sindacale che dovrà attivarsi prontamente per evitare responsabilità.

Il nuovo diritto della crisi prevede che i creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione e INPS inviino agli imprenditori segnalazioni di allerta in caso di mancati pagamenti di IVA e contributi oltre determinate soglie. In questi giorni gli imprenditori stanno ricevendo le comunicazioni di allerta per IVA non pagata relativa al primo trimestre 2022, risultante dalla liquidazione periodica (LIPE), nel caso il mancato pagamento superiori 5.000 euro.

La stessa comunicazione sta raggiungendo ora il collegio sindacale, nella persona del presidente del collegio, invitando a verificare se vi sono i presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi (CNC). Trattasi di un sollecito finalizzato ad avviare una serie di verifiche sull’esistenza o meno di uno squilibrio economico-finanziario, qualora non già condotte prima della ricezione della comunicazione di allerta. 

Il sollecito non può essere ignorato, ma si dovrà accertare se il mancato pagamento rappresenti una situazione del tutto transitoria legata a un ritardo negli incassi, per esempio, oppure a un’altra situazione nota e non determinante sugli equilibri finanziari dell’impresa. Il mancato intervento nel caso, invece, vi siano i presupposti per una situazione di crisi, con il conseguente procrastinamento di una situazione di difficoltà che conduce al deterioramento dell’attivo e all’assunzione di debiti non onorabili, genera in capo agli amministratori e ai sindaci profili di responsabilità. 

La precoce rilevazione della crisi rappresenta un obbligo gestorio - Nel nuovo diritto della crisi, l’intervento precoce da parte dell’imprenditore per evitare lo stato di dissesto, nel caso si manifestino i primi segnali di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale, rappresenta un dovere gestorio. Il pronto intervento è ritenuto determinante per il salvataggio di imprese in difficoltà, evitando la liquidazione di aziende sane nonché la formazione di crediti deteriorati per incapacità di rimborsare i debiti, come tra l’altro richiede la direttiva insolvency recepita nel nostro ordinamento nella versione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022. 

Le nuove regole del diritto della crisi hanno dato risposta a tale esigenza introducendo il dovere gestorio di dotare le imprese di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative, secondo quanto previsto dall’art. 2086 del cod. civ. Il dovere gestorio è in capo agli amministratori di società, ma il controllo sul rispetto della legge, incluse le regole che impongono gli adeguati assetti organizzativi per rilevare la situazione di crisi e assumere idonee iniziative, compete all’organo di controllo societario, ossia il collegio sindacale nel sistema tradizionale. 

Il generale dovere gestorio è stato poi affiancato da un meccanismo di allerta esterna, introdotto nell’ambito della CNC, dall’art. 30-sexies del DL 152/2021. La CNC e il suo sistema di allerta esterna e interna sono stati trasposti, con limitate modifiche, nel CCII entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022. Il testo in vigore del CCII ha, inoltre, potenziato l’allerta esterna, inserendo l’INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione, nonché prevedendo la comunicazione all’organo di controllo da parte delle banche e gli altri intermediari finanziari nel caso mutino gli affidamenti o le relative condizioni all’impresa. 

Gli obblighi del collegio sindacale in caso di allerta - I primi interventi della giurisprudenza di merito, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi per la rilevazione della crisi e l’assunzione di idonee iniziative per la sua rimozione (cfr. Trib. Milano 3 ottobre 2019; Trib. Roma, 15 settembre 2020), hanno ritenuto sorgere profili di responsabilità in capo agli amministratori che omettano di istituire una struttura organizzativa e che rimangano inerti rispetto ai segnali indicatori di una situazione di rischio. 

La responsabilità si estende anche all’organo di controllo tenuto a porre in essere tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni potere di sollecito e denuncia diretta, non potendo rimanere passivi rispetto alle scelte degli amministratori nel caso non istituiscano un adeguato assetto organizzativo e non assumano idonee iniziative per la rimozione della situazione di squilibrio. 

La ricezione della comunicazione di allerta da parte del collegio sindacale, inviata dal fisco, dovrebbe essere ben nota all’organo di controllo e oggetto di verifica trimestrale. Il mancato pagamento potrebbe aver già attivato la dialettica con l’organo amministrativo sulle eventuali azioni da intraprendere. Tra l’altro l’art. 25-octies del CCII impone all’organo di controllo di segnalare per iscritto la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla CNC, aggiungendo che la tempestiva segnalazione è valutata ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 del cod. civ. Trattasi del meccanismo di allerta interna introdotto dall’art. 15 DL 118/2021 e ora trasposto nell’art. 25-octies nel CCII. 

Nel caso invece l’organo di controllo non sia a conoscenza del mancato pagamento, al momento della ricezione della comunicazione si dovrà attivare per le dovute verifiche, nonché intraprendere ogni azione prevista nell’esercizio dei poteri di controllo.

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