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Agevolazioni Prima casa per Under 36

  nicola.parrinello
  12 Giu, 2021
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prima casa under 36

L’art. 64 del D.L. n. 73/2021 introduce specifiche agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36

Il decreto sostegni “bis”, introduce specifiche misure per la prima casa rivolte ai giovani. Il testo interviene sul Fondo di garanzia per la prima casa previsto dall’art. 1 comma 48 lettera c della Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013): la garanzia dello Stato attraverso questo Fondo viene ordinariamente concessa, sui finanziamenti (quota capitale) connessi all’acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Con l’ultima modifica l’accesso al Fondo viene ampliato ai giovani di età inferiore a 36 anni, senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro di cui siano titolari, purché con ISEE inferiore a 30 mila euro. La garanzia dello stato è stata inoltre ampliata dal 50% all’80% (e non al 100% come inizialmente ipotizzato) del finanziamento richiesto.

La durata della disposizione è prevista fino al 30 giugno 2022, per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID-19, e in un secondo tempo dovrebbe entrare a regime.

In sintesi l’accesso al Fondo di garanzia:

  • viene ampliato ai giovani di età inferiore ai 36 anni
  • è prevista un ISEE non superiore a 30 mila euro
  • la garanzia dello Stato arriva all’80% del finanziamento richiesto
  • la durata è fino al 30 giugno 2022

Un ulteriore tassello alle agevolazioni per la prima casa, prevede che;

  • gli atti d’acquisto di immobili (escluse le categorie A1-A9)
  • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà ì, dell’0usufrutto, dell’uso e dell’abitazione a favore di soggetti under 36

beneficeranno dell’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Per gli atti soggetti ad Iva, viene attribuito agli acquirenti che non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta che può essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; lo stesso può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data di acquisto.

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti  sopra indicati, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%  dal D.P.R.  601/1973.

Si ricorda che le disposizioni si applicheranno agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2022.

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